Il D. Lgs. 24/2023, persegue la finalità di rafforzare la tutela giuridica delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o europee, che ledono gli interessi e/o l’integrità dell’ente privato di appartenenza (ed anche pubblico), e di cui siano venute a conoscenza nello svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, qualora un soggetto (lavoratori subordinati; lavoratori autonomi, titolari di rapporti di collaborazione, liberi professionisti e consulenti; volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (anche di mero fatto); facilitatori (le persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione); persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del segnalante a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela; colleghi di lavoro del segnalante a lui legati da un rapporto abituale e corrente) venga a conoscenza di violazioni, come delineate nella procedura Whistleblowing adottata dalla Società, alla quale lettura si rimanda, può farne tempestiva segnalazione circostanziata al Referente (esterno) della società. Le segnalazioni al Referente potranno essere effettuate, anche in forma anonima purché circostanziate.
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