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Nomina del consulente ADR: chiariti i casi di esenzione per gli speditori di merci pericolose

Interessate anche le imprese che conferiscono rifiuti pericolosi. 

Il Decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20 settembre 2023) ha fornito importanti chiarimenti in merito all’esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR per le imprese che effettuano spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico delle merci pericolose.

Il decreto ha chiarito quali sono le esenzioni applicabili alla figura dello speditore, distinguendo tra:

Esenzione per Natura del Trasporto

Si riferisce ai trasporti con restrizioni specifiche, limiti quantitativi o regole speciali.

Esenzione per Trasporto in Colli

Si applica quando le merci pericolose vengono spedite in confezioni distinte.

Esenzione per Spedizioni Occasionali

Questa categoria riguarda le spedizioni di merci pericolose occasionali.

Esenzione per Esclusione dal Campo di Applicazione

Si applica quando il trasporto è escluso dal campo di applicazione delle normative ADR.

Esenzione Parziale 1.1.3.6. ADR

Questa è una delle esenzioni più comuni richieste dalle imprese che effettuano spedizioni, imballaggio o carico di merci pericolose. Si applica quando le spedizioni rispettano specifiche quantità limite (ad esempio, 1000 o 333 kg, a seconda dei casi) e fino a 24 spedizioni all’anno. In tal caso, l’azienda potrebbe essere esentata dall’obbligo di consulenza ADR.

Abrogazione del D.M. 4 luglio 2000

Grazie all’abrogazione del D.M. 4 luglio 2000, le imprese che rientrano tra i casi di esenzione non sono più tenute ad effettuare la relativa comunicazione all’ufficio Motorizzazione. Sono tuttavia tenute a rispettare idonee prescrizioni di sicurezza dell’ADR ed a fornire una formazione costante al personale coinvolto nelle operazioni di spedizione e trasporto.

Registrazione interna

Infine una novità importante per tutte le imprese che effettuano spedizioni di merci pericolose: l’obbligo di tenere un registro interno su cui annotare i movimenti effettuati annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione (classificazione ADR e numero ONU), data di esecuzione, tipo di imballaggio e relativa quantità netta. Il registro, cartaceo o digitale, dovrà essere conservato per 5 anni.

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