Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato il nuovo accordo Stato-Regioni che ridefinisce gran parte della formazione in materia di sicurezza sul lavoro. L’accordo sostituisce i precedenti accordi del 21 dicembre 2011 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP) e del 22 febbraio 2012 (attrezzature di lavoro), e introduce diverse novità, tra cui nuovi percorsi formativi.
Importanti novità riguardano poi l’organizzazione e l’erogazione dei corsi, nonché il monitoraggio dell’efficacia della formazione.
L’accordo consente l’erogazione di corsi di formazione effettuati sulla base dei precedenti accordi entro 12 mesi dall’entrata in vigore (quindi entro il 24 maggio 2026).
Formazione lavoratori, preposti e dirigenti
Sostanzialmente non cambia, la formazione resta articolata in formazione generale (4 ore per tutti) e formazione specifica (durata variabile a seconda della classe di rischio – basso, medio, alto – definita come prima sulla base dei codici Ateco 2007).
La durata dei corsi base e di aggiornamento, nonché le scadenze, non cambiano.
Scompare invece il termine di 60 giorni entro cui concludere la formazione: la stessa deve essere effettuata prima di adibire il lavoratore alla mansione, oppure negli altri casi previsti dal Tu Sicurezza.
La principale novità riguarda la formazione del preposto:
Per i preposti già formati, il primo aggiornamento deve essere effettuato:
Formazione del Datore di lavoro (corso DL)
È una delle principali novità. Entro 2 anni dall’entrata in vigore dell’accordo (24 maggio 2027) i datori di lavoro dovranno frequentare un corso di 16 ore (corso DL) in merito ai propri compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro.
Per i soli datori di lavoro e dirigenti delle imprese affidatarie che operano in cantiere è previsto un modulo aggiuntivo di minimo 6 ore (modulo cantieri), in attuazione dell’art. 97 del Tu Sicurezza.
I datori di lavoro che intendono svolgere i compiti di RSPP dovranno frequentare, oltre al corso per datori di lavoro, il corso RSPP per Datori di Lavoro (corso DL-RSPP).
Sono esonerati dai corsi DL e DL-RSPP i datori di lavoro che hanno frequentato il corso RSPP previsto dalla normativa previgente (Accordo Stato 21 dicembre 2011 e precedenti) o che lo frequenteranno entro il 24 maggio 2026 (è consentito lo svolgimento dei corsi disciplinati dal precedente accordo ancora per 12 mesi).
L’aggiornamento è di 6 ore ogni 5 anni.
Corso RSPP per datori di lavoro (corso DL-RSPP)
I datori di lavoro che vorranno svolgere i compiti di RSPP, e non sono già formati in tal senso, dovranno frequentare il corso DL (propedeutico) e conseguentemente il corso DL-RSPP.
La durata del corso DL-RSPP non è più legata al codice Ateco. È previsto infatti:
Il DL di una ditta non appartenente a questi settori dovrà frequentare il corso DL ed il solo modulo comune DL-RSPP da 8 ore (24 ore totali).
L’aggiornamento è di 8 ore ogni 5 anni, e costituisce credito formativo totale anche per l’aggiornamento del corso DL.
Abilitazione all’utilizzo delle attrezzature di lavoro (art. 73 c. 5 del Tu sicurezza)
Sono sostanzialmente confermati i corsi del precedente Accordo del 22 febbraio 2012, sia in termini di durata che di aggiornamento (4 ore ogni 5 anni).
Principali novità:
Corsi per datori di lavoro e lavoratori (anche autonomi) che operano in ambienti confinati
Chi opera in ambienti confinati deve frequentare un corso di 12 ore (4 teoria + 8 pratica) entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
L’aggiornamento è di 4 ore ogni 5 anni.
Sono fatti salvi i corsi (di qualunque durata) frequentati prima dell’entrata in vigore dell’accordo, a condizione che i contenuti siano conformi.
Soggetti formatori
Come in precedenza sono individuati i soggetti formatori che possono organizzare i corsi, tra cui le associazioni dei datori di lavoro e loro società di servizi.
I datori di lavoro in possesso dei requisiti di RSPP possono effettuare direttamente, anche in qualità di docenti, la formazione per lavoratori, preposti e dirigenti ma esclusivamente nei confronti dei propri lavoratori.
Riconoscimento della formazione già effettuata
La formazione effettuata in precedenza viene di norma riconosciuta, salva la necessità di integrazione.
I corsi relativi alle attrezzature di lavoro effettuati prima del 24 maggio 2026 sulla base del precedente accordo del 22 febbraio 2012 costituiscono credito formativo totale.
I corsi riguardanti gli spazi confinati e le nuove attrezzature (carriponte, carri raccogli frutta, caricatori materiali) frequentati prima del 24 maggio 2025 sono riconosciuti a condizione che i contenuti siano conformi a quelli previsti dal nuovo accordo.
I corsi abilitanti (es. attrezzature di lavoro, RSPP, antincendio, primo soccorso, ecc.), conservano validità anche se non viene effettuato nei termini l’aggiornamento, ma alla scadenza perdono temporaneamente efficacia (la figura non può operare fino a quando non viene effettuato l’aggiornamento). A differenza di prima, il termine di validità degli attestati in assenza di aggiornamento è di 10 anni.
Per ogni chiarimento non esitare a contattarci.
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